“Rottamazione” Equitalia entro il 31 marzo

Si avvicina la scadenza per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Entro il 31 Marzo, salvo proroghe, si dovrà presentare la domanda che potrà riguardare i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016.

Il contribuente potrà scegliere di rottamare anche solo alcune cartelle affidate ad Equitalia e, nell’ambito delle stesse, anche singoli ruoli.

Entro il 31 maggio Equitalia comunicherà gli importi dovuti che, in base alla soluzione prescelta, potranno essere versati in un’unica rata a luglio, o fino a 5 rate nei mesi di luglio, settembre, novembre 2017, e aprile e settembre 2018.

È sufficiente il semplice ritardo nel pagamento di una rata, per decadere dall’agevolazione.

Chi ha già una dilazione in corso, può lo stesso presentare la domanda purché sia in regola con il pagamento delle rate fino a dicembre 2016.

Qualora, una volta conosciuto l’importo dovuto con la rottamazione, si volesse decidere di continuare con la vecchia dilazione, sarà sufficiente non pagare la prima rata della rottamazione e riprendere il versamento della dilazione sospesa.

Se invece si paga la prima rata della rottamazione, si decade alla precedente dilazione senza possibilità di rateizzare di nuovo l’importo del debito qualora la rottamazione non andasse a buon fine.

Per le domande di rottamazione già presentate, qualora si voglia rinunciare alla domanda o si voglia provvedere alla rettifica della stessa, sempre entro il 31 marzo, si può presentare una domanda a Equitalia nella quale si manifestano le proprie intenzioni. Può accadere, ad esempio, che ci si renda conto di non poter sostenere l’onere complessivo o che, avendo presentato un’unica domanda, si voglia invece presentare una pluralità di domande per evitare di decadere, in caso di impossibilità a pagare l’intero importo, dai benefici per tutti i ruoli anziché solo per alcuni di essi.

Saldo IVA entro il 16 marzo

Scade il 16 marzo il termine ultimo per il versamento del saldo IVA 2016 senza maggiorazioni.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate, fino a un massimo di 9.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi pari allo 0,33% per ogni mese.

Qualora, invece, si voglia posticipare il pagamento fino al termine per il versamento delle imposte dovute sulla dichiarazione dei redditi, quest’anno fissato al 30 giugno, occorrerà maggiorare l’importo dell’1,6%, ossia dello 0,4% mensile.

Anche in questo caso si può pagare il dovuto in un’unica soluzione, entro il 30 giugno, o a rate fino ad un massimo di 6, maggiorando in quest’ultimo caso l’importo, già comprensivo dell’1,6%, degli interessi dello 0,33%, per ciascuna rata successiva alla prima.

Spese universitarie detraibili per Università non statali

Con il DM 288 del 29 Aprile 2016, il MIUR fissa l’importo massimo detraibile delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali.

Tale importo, per l’anno 2015, è così stabilito:

Per l’area Medica:
€ 3700.00 (Nord)   –   € 2900.00 (Centro)   –   € 1800.00 (Sud e Isole)

Per l’area Sanitaria:
€ 2600.00 (Nord)   –   € 2200.00 (Centro)   –   € 1600.00 (Sud e Isole)

Per l’area Scientifico-Teconologica:
€ 3500.00 (Nord)   –   € 2400.00 (Centro)   –   € 1600.00 (Sud e Isole)

Per l’area Umanistico-Sociale:
€ 2800.00 (Nord)   –   € 2300.00 (Centro)   –   € 1500.00 (Sud e Isole)

I suddetti importo verranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Fonte

Canone Rai: entro il 16 maggio la dichiarazione sostitutiva

A partire dal mese di luglio 2016, il canone Rai verrà addebitato sulla fattura dell’energia elettrica relativa all’abitazione in cui il contribuente ha la propria residenza. Se è titolare di ulteriori utenze elettriche, sulle stesse non sarà effettuato alcun addebito e pertanto non dovrà effettuare alcuna comunicazione.
I contribuenti che rientrano in determinate casistiche devono invece inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 maggio, un’autocertificazione per non vedersi addebitare sulla bolletta dell’energia elettrica un canone RAI non dovuto.
In particolare devono inviare la suddetta comunicazione coloro che sono titolari di utenza elettrica ma non possessori di un apparecchio televisivo (in questo caso la dichiarazione, se permangono le condizioni, si deve ripresentare ogni anno), e coloro che sono titolari di utenza elettrica ed apparecchio televisivo, ma che fanno parte di un nucleo familiare in cui il canone viene già pagato da un altro componente familiare con cui risiedono. È questo il caso ad esempio di coniugi che sono intestatari ognuno di un contratto di fornitura elettrica, ma che risiedono nella stessa abitazione.
Se invece i coniugi sono titolari di diverse utenze elettriche ed hanno diversa residenza, devono entrambi pagare il canone RAI e pertanto non devono effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate in quanto l’addebito sarà effettuato a ciascuno nella propria bolletta.
Nel caso infine che il titolare dell’utenza elettrica per l’abitazione principale sia anche titolare di un’altra utenza elettrica per un’abitazione data in affitto, non dovrà comunicare nulla perché sulla seconda utenza il canone non viene comunque addebitato, ma gli affittuari, con modalità che devono essere ancora definite, sono obbligati in proprio al pagamento del canone.

Si ricorda che:

  • il canone non è dovuto per tablet, smartphone, computer
  • l’importo per il 2016 è di € 100
  • viene addebitato sulla bolletta elettrica suddiviso in 10 rate da gennaio ad ottobre (per il 2016 a partire da luglio)
  • è dovuto anche dai residenti all’estero
  • il canone speciale TV per le attività economiche continua ad essere versato con le consuete modalità
  • per i pensionati con reddito nell’anno precedente fino ad € 18000,00 si può pagare sulla pensione facendone richiesta entro il 15 novembre dell’anno precedente
  • non è dovuto dai pensionati con più di 75 anni e reddito fino ad € 6713,98 (in questo caso la richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile ed ha validità per l’intero anno o entro il 31 luglio ma ha validità solo dal 2° semestre)

UNICO PF 2016 e 730/2016 – Novità e conferme

A partire dall’anno d’imposta 2015 sono detraibili, nella misura del 19% e fino ad un massimo di spese di € 400,00 per alunno, le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo e secondo ciclo di istruzione, inclusa la mensa scolastica.
Sempre dall’anno d’imposta 2015 sono detraibili, nella misura del 19% e fino ad un importo massimo di € 1550,00, anche le spese funebri sostenute in seguito al decesso di non familiari.
Tra gli altri oneri per i quali è riconosciuta la detrazione o deduzione IRPEF si ricordano, a titolo non esaustivo e previa verifica dei requisiti di legge richiesti, i seguenti:

  • Spese sanitarie
  • Interessi su mutui per l’acquisto dell’abitazione principale
  • Interessi per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale
  • Spese per il recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico, per le misure antisismiche, per le misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi, etc.
  • Premi di assicurazione sulla vita e di non autosufficienza
  • Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di specializzazione e perfezionamento post-universitari
  • Spese per addetti all’assistenza di soggetti non autosufficienti
  • Spese per l’attività sportiva di ragazzi minorenni
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • Spese veterinarie
  • Rette per la frequenza di asili nido
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali
  • Contributi per addetti a servizi domestici e familiari
  • Altre spese ed oneri (detrazioni per contratti di locazione; erogazioni liberali ad ONLUS, fondazioni ed associazioni riconosciute, a partiti e movimenti politici, a istituti scolastici; spese per acquisto e riparazione dei veicoli per disabili, etc.)

Lavoro intermittente: attività discontinue R.D. 2657/23

All’istanza di interpello avanzata da Federalberghi sulla corretta interpretazione dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente, ed in particolare sulla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente per le attività a carattere discontinuo, di cui alla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ricorda:

che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il Legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Il Decreto in questione, emanato in forza dalla previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.
Tale Decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.).

Fonte

Fermo amministrativo Equitalia

Per debiti superiori ad euro 800,00 Equitalia può ricorrere al fermo amministrativo che deve essere comunicato preventivamente al debitore informandolo che, in caso di mancato pagamento del debito entro 30 giorni, sarà adottato il provvedimento cautelare.
Il fermo ha come conseguenza che il veicolo non può circolare su strada e lo stesso non può essere annullato nemmeno in caso di richiesta di pagamento rateale con pagamento di una o più rate, ma solo all’estinzione dell’intero debito.
Solo nel caso in cui il veicolo sia strumentale all’attività, e tale strumentalità venga dimostrata, si può ottenere lo sblocco.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche entro il 29 aprile

Sulle fatture elettroniche non assoggettate ad IVA e di importo superiore ad euro 77,47, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Il pagamento relativo a tutte le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo emesse nell’arco di un anno, deve essere effettuato tramite modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Dimissioni on line 12 marzo

A partire dalle dimissioni comunicate dal 12 marzo 2016, tutti i lavoratori subordinati, con alcune eccezioni quali lavoro domestico, lavoratrice in gravidanza etc.., dovranno comunicare le proprie dimissioni in modalità esclusivamente telematica, o tramite patronati, associazioni sindacali ed altri intermediari abilitati, o direttamente attraverso l’apposita procedura predisposta, dotandosi di PIN Inps.

Rifinanziata la CIG in deroga

La Legge di Stabilità 2016 ha rifinanziato la CIG in deroga stabilendo un limite massimo di possibile utilizzo di tre mesi nell’arco di un anno. La CIG in deroga può essere concessa al lavoratore che abbia maturato un’anzianità lavorativa presso l’azienda di almeno 12 mesi. La domanda deve essere presentata entro 20 giorni dall’inizio della sospensione, unitamente all’accordo sindacale stipulato prima dell’inizio della stessa, ed è previsto un contributo a carico del datore di lavoro che varia in base alla durata della CIG in un quinquennio mobile.