Saldo IVA entro il 16 marzo

Scade il 16 marzo il termine ultimo per il versamento del saldo IVA 2016 senza maggiorazioni.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o a rate, fino a un massimo di 9.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi pari allo 0,33% per ogni mese.

Qualora, invece, si voglia posticipare il pagamento fino al termine per il versamento delle imposte dovute sulla dichiarazione dei redditi, quest’anno fissato al 30 giugno, occorrerà maggiorare l’importo dell’1,6%, ossia dello 0,4% mensile.

Anche in questo caso si può pagare il dovuto in un’unica soluzione, entro il 30 giugno, o a rate fino ad un massimo di 6, maggiorando in quest’ultimo caso l’importo, già comprensivo dell’1,6%, degli interessi dello 0,33%, per ciascuna rata successiva alla prima.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche entro il 29 aprile

Sulle fatture elettroniche non assoggettate ad IVA e di importo superiore ad euro 77,47, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Il pagamento relativo a tutte le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo emesse nell’arco di un anno, deve essere effettuato tramite modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Reverse charge non applicabile per l’attività istituzionale

La lett. a-ter), dell’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, prevede che i soggetti passivi d’imposta, per le prestazioni relative ai “servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativo ad edifici” (per l’individuazione delle prestazioni indicate si deve fare riferimento ai codici previsti nella Tabella Ateco 2007), effettuate nei confronti di titolari di partita IVA, debbano “emettere fattura senza addebito d’imposta”.
Tale disposizione si applica nel caso di acquisti effettuati nell’ambito dello svolgimento di un’attività commerciale, mentre non si applica nel caso di acquisti effettuati nell’ambito di attività istituzionale.